E' bene informarsi prima dell'acquisto, e per questo abbiamo scritto questo articolo.
I prodotti a base di Canapa Light sono legali perchè derivano da piante con un livello di THC tra il 0,2% e il 0,5% . E' presente il CDB , una sostanza che provoca effetti di rilassamento diminuendo dolori e stress. IL CBD è un principio attivo ma non psicoattivo, può dare effetti fisici e non mentali. Può essere catalogato come anti-infiammatorio. Gli effetti principali sono quello di lenire lo stress, l'ansia e favorisce la fase di sonno REM.
Secondo le norme italiane l'uso umano o consumo nei confronti dei prodotti realizzati attraverso piante di canapa light non è consentito. I prodotti che noi vendiamo devono essere utilizzati ome materia prima per la realizzazione di materiali o prodotti o semplicemente come collezione. Garantiamo la certificazione del prodotto.
A livello NAZIONALE ITALIANO la materia della cannabis trae le proprie fonti dal D.P.R. n. 309/1990 (cd. T.U. Stupefacenti) e dalla L. n. 242/2016.
E' competenza del Ministero della Salute la concessione delle autorizzazioni per “la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l’impiego, il commercio, l’esportazione, l’importazione, il transito, l’acquisto, la vendita e la detenzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope”.
L’art. 26 sancisce l’illiceità della coltivazione di cannabis “ad eccezione della canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi da quelli di cui all’articolo 27, consentiti dalla normativa dell’Unione europea”.
La tabella II allegata al DPR 309/1990, menziona la cannabis con la specifica “Fiori, foglie, oli e resine”, per cui si può constatare come tali parti e/o derivati della pianta di cannabis siano soggetti alla normativa penale del T.U. Stupefacenti.
In tale contesto normativo si è inserita la L. n. 242/2016, la quale reca norme “per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa (Cannabis sativa L.), la quale consente la coltivazione e la trasformazione della canapa sativa L. per le finalità elencate dall’art. 2, c. 2 e, segnatamente:
a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori;
b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attivita’ artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;
c) materiale destinato alla pratica del sovescio;
d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia;
e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;
f) coltivazioni dedicate alle attivita’ didattiche e dimostrative nonche’ di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;
g) coltivazioni destinate al florovivaismo.